venerdì 29 marzo 2024
06.03.2015 - Maria Bologna

Le nuove relazioni tra l'Italia e il Principato: dalla trasparenza fiscale alla tutela dei residenti all'estero

Da quando è stato firmato l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali tra l’Italia ed il Principato di Monaco, lo scorso lunedì 2 marzo, come è accaduto con laSvizzera ed il Liechtenstein,  il segreto bancario è crollato a favore della trasparenza . Nel caso monegasco, è stato inoltre firmato anche un Protocollo in materia di "richieste di gruppo". In generale l'accordo consentirà finalmente di regolare in maniera sistemati la cooperazione amministrativa tra i due Stati con l'intento di contrastare in maniera concreta l’evasione fiscale transnazionale. In gioco sono entrati altri fattori che con l'aplicazione del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall’OCSE dovrebbero chiarire le posizioni fiscali dei soggetti non trasparenti per l'amministrazione italiana. Ma cosa accade ai connazionali che hanno eletto la loro residenza in quello che una volta era considerato un Paradiso fiscale?L'abbiamo chiesto all'Ambasciatore d'Italia a Monaco. S.E.M. Antonio Morabito che, con una breve sintesi, ci ha fornito qualche chiarimento in più rispetto ai comunicati trasmessi i giorni scorsi. 

Fermo restando l'applicazione dei termini prescitti nel modello del Tax Information Exchange Agreement (TIEA)  dell’OCSE, come farà l'amministrazione italiana ad identificare con precisione quando un individuo è realmente residente nel Principato di Monaco?
"Si è convenuto d'impiegare il corrispondente articolo del modello di Convenzione così come al modello si fa riferimento quando si disciplina che in caso di dubbi sulla residenza si ricorrerà alla disciplina del Mutual agreement" ci scrive l'Ambasciatore aggiungendo inoltre che "la doppia imposizione sarà eliminata riconoscendo al contribuente la deduzione delle imposta pagate nell’altro Stato sui redditi ivi prodotti ma tassabili nello stato di residenza".

In ogni caso resta fondamentale, per i cittadini italiani che lavorano e vivono regolarmente nel Principato di Monaco, aver espletato tutte le formalità richieste con l'iscrizione all'Aire.

Per chi l'ha fatto, non esisterebbe in prencipio la possibilità "di essere oggetto di controllo per le attività o sulle società detenute a Monaco fatte salve le situazioni che possono permettere al fisco italiano di qualificare il residente all’estero come fiscalmente residente nel territorio nazionale e quindi imponibile".

Resta evidente, a questo punto come un vizio di forma, ad esempio non essersi fatto cancellare nell'anagrafe del comune di provenienza, potrebbe essere ragione per essere considerato contribuente italiano con tutte le conseguenze del caso.

In conclusione, sottolinea l'Ambasciatore, è necessario ricordare che l’accordo diverrà efficace con la ratifica degli strumenti, vale a dire con l'approvazione dei testi nei rispettivi Parlamenti. In ogni caso lo scambio di informazioni sarà applicato a partire dal giorno della firma, quindi dal 2 marzo.

www.agencemonacopresse.com


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